Art. 9.
(Sanzioni).

      1. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non ottemperano alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 e che superano la soglia del 2 per cento dei voti validamente espressi sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dall'ente locale interessato, calcolata in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione dei seggi.